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Lo stalking ed i Social Network

set 08 2010 Pubblicato da admin sotto reputazione online

Dopo la studentessa di 26 anni, la quale aveva subito da uno studente d’informatica il furto della propria identità su facebook, il quale in seguito, attraverso Google Heart, era riuscito a scoprire anche il domicilio della giovane, continuano a far discutere le pronuncie giudiziarie in relazione alla commissione di reati, attraverso i Social Network.

In questo caso si tratta di un giovane della Basilicata, il quale è stato imputato per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. “Atti persecutori”, per avere inviato alla propria ex fidanzata ed al suo nuovo ragazzo, messaggi, immagini e video che lo ritraevano durante alcuni rapporti sessuali avuti con la stessa.

La peculiare fattispecie sta nel fatto che tali messaggi venivano inviati attrverso il noto social network Facebook.

Si tratta di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sotto trascritta), la quale nel rigettare il ricorso avverso un’ordinanza con la quale il Tribunale di Potenza sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per il giovane imputato. Nel fare ciò ha confermato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del giovane che, tramite l’utilizzo di facebook, aveva messo in atto i descritti comportamenti ritenuti persecutori.

L’utilizzo del noto social network, infatti, avrebbe avuto un particolare effetto afflittivo per la giovane ragazza, la quale a causa del particolare stato d’animo innescatosi e dell’invio di foto “intime” all’indirizzo del luogo di lavoro, ha deciso di licenziarsi.

Andrea Pruiti Ciarello – avvocato in Capo d’Orlando (Me)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 16 luglio – 30 agosto 2010, n. 32404

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

 

 

Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Potenza ha parzialmente accolto l’istanza di riesame formulata da D. G. avverso il provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Lagonegro in data 16 febbraio 2010, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

 

All’indagato è stato contestato il reato di cui all’art. 612 bis c.p. (“Atti persecutori”) nei confronti di I.N. (con la quale aveva avuto una relazione sentimentale che la donna aveva voluto interrompere), e di calunnia nei confronti della stessa e di P.S., nuovo fidanzato della I..

 

Avverso tale decisione propone ricorso l’indagato che deduce, con un primo motivo, “violazione di diritto”, perchè non sarebbero sussistiti i gravi indizi, e i descritti comportamenti non avrebbero potuto integrare il reato contestato. Quanto alla calunnia, non erano stati sentiti due testi da lui indicati. Assume poi, con altro motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le investigazioni erano basate sulle sole parole della I., prive di riscontri, e sulle dichiarazioni di suoi familiari. Non era stato interrogato il teste a discarico S.G. indicato dall’esponente. Le argomentazioni del Collegio non erano condivisibili, in quanto non era vero che il quadro indiziario era univoco: infatti nel 2009 era la stessa persona offesa a chiedere e ottenere “un contatto con il presunto stalker”. Sostiene che le espressioni usate nella ordinanza sulla sua personalità, di connotazione particolarmente negativa (come “incapace di controllare i propri istinti”; “carattere allarmante”; “spregiudicato”; “con elevata propensione a delinquere”), nonchè quelle utilizzate per evidenziare i pericula libertatis (quali “pericolo di recidiva”;

 

“stillicidio persecutorio”) non erano in linea con la misura (come sostituita) ma semmai con la custodia cautelare in carcere (si trattava probabilmente di un errore del Tribunale che aveva utilizzato espressioni riferibili a tale C.E.).

 

Il ricorso è inammissibile per contenere censure di merito, oltretutto genericamente esposte, sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, avverso un’ordinanza assistita da motivazione congrua e immune da censure di ordine logico.

 

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto la sussistenza dei gravi indizi relativamente alla condotta del reato previsto dall’art. 612 bis c.p..

 

Ha correttamente osservato, in proposito, che i comportamenti persecutori erano iniziati proprio dopo la fine della relazione tra il ricorrente e la I. (****), fine che il D. S. non aveva voluto accettare e che avrebbe voluto riallacciare.

 

Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonchè di messaggi tramite internet (facebook), anche nell’ufficio dove la I. prestava il suo lavoro. Sono state poste a base del provvedimento anche le dichiarazioni della I. (motivatamente ritenuta attendibile anche per i riscontri documentali delle sue dichiarazioni), che aveva presentato varie denunce, nonchè le sommarie informazioni di diverse persone informate sui fatti. La condotta persecutoria e ossessionante dell’indagato, sempre più pressante, era anche caratterizzata dall’avere trasmesso il D., tramite facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna, nonchè dall’avere avvicinato la I., che si trovava con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l’intenzione di picchiare l’uomo. Il D. aveva anche inviato presso l’ufficio della denunciante cinque buste contenenti compact disc con immagini intime che la riguardavano. Ciò provocava nella donna un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi. Ancora: il giorno **** l’indagato aveva indirizzato al P. S., nuovo compagno della I., una lettera fortemente ingiuriosa e minacciosa alla quale aveva allegato fotografie che riproducevano un rapporto sessuale che il D. aveva avuto con la vittima. Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d’animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza.

 

Ha ritenuto il Tribunale la piena sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con motivazione adeguata, anche in ordine al reato di calunnia in relazione alla denuncia presentata dal D. nei confronti della I. e del P. nella quale il ricorrente affermava di avere subito una estorsione da parte di quest’ultimo che gli aveva chiesto la somma di Euro 1.700 per il ritiro di una denuncia che il P. non aveva poi ritirato nonostante gli avesse consegnato la somma richiesta. Tale comportamento era ritenuto certamente calunnioso in quanto la consegna del denaro era stata smentita proprio dal teste indicato dal D., L.C..

 

Ha esattamente evidenziato, infine, il Tribunale che i mancati accertamenti istruttori dedotti dal ricorrente non erano idonei ad elidere il grave quadro indiziario.

 

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000 (mille).

 

P.Q.M.

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende

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La diffamazione via internet

set 04 2010 Pubblicato da admin sotto diffamazione online

L’art 595 del codice penale punisce chiunque: ”…comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione..”

In particolare, il secondo comma della norma, aggrava la pena qualora: ”..l’offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità..”.

La più recente Giurisprudenza della Suprema Corte si è da ultimo indirizzata verso la sussumibilità delle offese perpretate via internet sotto l’egida di quest’ultima fattispecie.

La Corte ha inteso cioè ricomprendere le attività web nella nozione di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”

Ferma restanto, pertanto, la punibilità tout court delle offese arrecate a mezzo internet le stesse, alla luce della migliore giurisprudenza ed a cagione della potenziale vastità dei destinatari, debbono essere considerate quali ipotesi aggravate di diffamazione.

Indubbia pertanto la punibilità della diffamazione a mezzo internet e ragionevolmente prevedibile il riconoscimento, da parte dei Tribunali, dell’ipotesi aggravata.

Va segnalato, infine, che in accordo con la Corte di Cassazione (Cass., 17 novembre 2000, CP 01, 1832) il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l’inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero e purchè l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa.

Andrea Caristi – avvocato in Messina

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Come prevenire una cattiva reputazione online e tutelare la propria riservatezza

set 04 2010 Pubblicato da admin sotto reputazione online

Alcune buone regole di condotta possone essere di aiuto nel prevenire il consolidarsi una cattiva reputazione online. In fondo, il web non è altro che un’articolazione, potenzialmente molto invasiva, della vita reale e, come nei rapporti interpersonali di ogni giorno ci ispiriamo a regole d’ordinaria prudenza, sarà bene tenerne in conto di ulteriori, specifiche della realtà di internet

Se sei un utente privato della rete:

- nel partecipare a froum, discussioni, newsgroup, ed anche nelle conversazioni in chat private, evitare rigorosamente di:

- offendere

- rivelare propri orientamenti politici, sessuali, religiosi o comunque di natura riservata

- evitare espressioni di propaganda volta all’incitamento od all’odio razziale

- verificare la serietà e la qualità degli interventi presenti sul forum o altro gruoppo di discussione prima di intervenirvi

- evitare accuratamente ogni espressione che possa prestarsi a fraintendimenti, anche ove a prima vista appaia improbabile

ciò, inoltre, eviterà di incorrere in specifiche fattispecie di reato.

- utilizzare i social network in maniera moderata. Un uso moderato comporta l’immisssione di una quantità modesta di informazioni, meglio se priva di dati identificativi sensibili quali luogo di residenza, data di nascita, scuole o università frequentate etc. Molti social network (ad es. facebook) consentono di limitare, in base a filtri da noi stessi impostati, l’accesso alle nostre informazioni entro una cerchia determinata di contatti; è buona norma avvalersi di tali facoltà

- i pagamenti online con carta di credito andrebbero effettuati solo sui siti dei quali si siano verificate la serietà e l’affidabilità (buoni indici possono essere la notorietà del sito, la chiarezza delle informazioni sui responsabili del sito, un lungo peridodo di attività dello stesso, etc.)

- prestiamo la massiama attenzione nell’immettere in rete foto o contenuti audiovisivi che ci rapresentino. Una foto che ci ritragga mentre scherziamo con gli amici, magari avendo un pò alzato il gomito, se oggi ci sembra così innocua da volerla condividere, domani potrebbe ostacolarci, ad esempio, nella ricerca di un’occupazione

Teniamo sempre a mente, difatti, che ormai gli uffici del personale verificano le caratteristiche del candidato attraverso l’immagine che ne appare dal web

Naturalmente, le regole di buon senso sopra suggerite non sono esautive delle possibli fonti di lesione della nostra immagine web, le quali non costituiscono un numero chiuso ma si propongono di invitare ad una maggiore cura ed attenzione nel gestire la propria presenza in internet.

Se sei un imprenditore o un professionista:

Il discorso si complica. Avere una buona reputazione sul web oggi è fondamentale ed il contrario può essere estremanente dannoso, se non letale, per l’attività porfessionale

Internet è divenuto, difatti, la prima fonte di informazione per i consumatori i quali possono pubblicamente (tramite forum, feedback, blog etc.) comparare, verificare, approvare e disapprovare prodotti e servizi

È di tutta evidenza come, ad esempio, un cattivo giudizio sulla nostra impresa, o sulla nostra attifvità profesionale, potrebbe arrecarvi seri danni

Prescindendo da eventuali profili giuridici di responsabilità civile (superamento dei limiti al diritto di critica, concorrenza sleale) o penale (diffamazione, ingiuria) dell’autore del giudizio negativo, è imperativo evitare che il “popolo del web” percepisca un’immagine negativa della propria attività

Fondamentale sarà quindi rivolgersi a dei professionisti che, con strumenti adeguati, difendano – anche intraprendendo le opportune azioni giudiziarie – la nostra reputazione professionale online.

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Cos’è la Reputazione online

set 04 2010 Pubblicato da admin sotto reputazione online

1. la reputazione online

Il tempo in cui, al di fuori della cerchia ristretta dei propri familiari, amici e colleghi di lavoro, le nostre vicissitudini e le nostre abitudini di vita rimanevano praticamente inconoscibili, deve ormai considerarsi concluso

La capillare diffusione delle connessioni Internet, la conseguente crescita esponenziale dei siti aderenti alla filosofia del web 2.0 (nei quali, cioè, gli stessi utenti contribuiscono a formare i contenuti) quali social network, blog, forum, siti di condivisione audio/video, ha condotto alll’imponente – e spesso incosciente – immissione in rete di dati, anche sensibili, riguardanti ognuno di noi

Il perdurare della “leggenda” circa il presunto anonimato garantito dalla rete ha infine indotto l’utente medio a superare l’originaria diffidenza nei confronti del web ed a riversarvi una impressionante quantità di informazioni, relative anche alle più intime e minute abitudini di vita

A ciò si aggiunga che le ultime evoluzioni del web (c.d. web 2.0) hanno invogliato gli utenti a condividere i propri contenuti – pensieri, filmati, audio etc. – con una cerchia potenzialmente illimitata di altri utenti

Ciò, putroppo, rischia di non essere più solo un piacevole passatempo

È dato ormai acquisito che, attraverso il c.d. “googling” (e cioè la ricerca effettuata tramite il motore di ricerca google, ritenuto a torto od a ragione il più completo e preciso) chiunque ha la possiblilità di accedere ad una mole rilevante di informazioni che ci riguardano, spesso immesse in rete da noi stessi

Semplicemente digitando il nome della persona che ci interessa, difatti, potremo probabilmente scoprire dove abita, dove lavora, quale professione svolge, quali sono i suoi passatempi, qual è la sua cerchia di amicizie, quali sono le sue idee politiche, etc. Possiamo persino trovare una copiosa quantità di fotografie che la ritraggono (anche se siamo riservati, e non ne immettiamo personalmente, probabilmente saranno i nostri amici o conoscenti a “taggarci” in qualche social network, magari a nostra insaputa)

L’insieme delle informazioni presenti in rete, l’insieme degli interventi nei forum che noi stessi “postiamo”, o che comunque ci riguardano, andranno a costituire la nostra Reputazione online

Se invece che dei privati cittadini, siamo degli imprenditori o dei professionisti, le cose si complicano ulteriormente

È oramai abitudine consolidata, da parte dei consumatori, verificare preventivamente il “feedback” (insieme dei pareri immessi da altri utenti che hanno già usufruito di un servizio od acquistato un prodotto) delle offerte di loro interesse

Alcuni “casi scuola” hanno dimostrato l’impatto devastante che una scarsa reputazione online può avere sull’immagine di un impresa. v. “Dominos Pizza in crisi per colpa di un videoda Corriere della Sera del 18 aprlie 2009

A ciò deve aggiungersi che i contenuti web spesso resteranno visibili per un tempo estremamente lungo, o quanto meno non definibile a priori

Fortunatamente, possono essere individuati alcuni strumenti di tutela, tanto preventivi quanto di risoluzione dei problemi già insorti.

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